ARBITRATO E CONCILIAZIONE

GUIDA PRATICA ALL’ATTUAZIONE DEL CCNQ 23 GENNAIO 2001

PREMESSA

Le procedure stragiudiziali di arbitrato e conciliazione sono state introdotte, per  i lavoratori pubblici, dal Contratto Collettivo Quadro 23 gennaio 2001. l’accordo aveva una durata “sperimentale” di due anni. Di recente è stato reiterato attraverso un’ulteriore ipotesi di accordo.

Compito delle procedure di arbitrato e conciliazione è quello di :

1)decongestionare e alleggerire  la pressione sul circuito giudiziario

2)garantire ai lavoratori pubblici e alle amministrazioni una risoluzione celere e adeguata delle controversie di lavoro.

Le note che seguono intendono esporre con semplicità come si debba operare per attivare una procedura arbitrale.

FACOLTATIVITA’ DELL’ARBITRATO

Iniziamo col chiarire che il deferimento ad arbitri delle controversie di lavoro è del tutto facoltativo. Infatti il lavoratore può tranquillamente adire all’autorità giudiziaria, previo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Dunque l’avviamento della procedura arbitrale può avvenire in alternativa al ricorso giudiziale.

Nota :

Per l’avviamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, come introdotto dal decreto legislativo n. 80/1998,  vedi articoli 66 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 (Testo Unico del pubblico impiego)

ASPETTI PROCEDURALI

a)avvio della procedura da parte del ricorrente

Qualora il dipendente scelga di deferire ad arbitri la controversia di lavoro, deve inviare al proprio datore (amministrazione), nella persona del legale rappresentante (per i Comuni il Sindaco, per gli altri enti il Presidente) una raccomandata con avviso di ricevimento. La lettera può essere inviata anche a mezzo del proprio legale o dell’ organizzazione sindacale di riferimento (il SULPM ha in molte regioni un proprio Studio o Ufficio Legale).

Nella raccomandata deve essere indicata una “sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa”.

L’amministrazione non ha l’obbligo di accettare l’avvio della procedura, tuttavia, nel caso manifesti la sua disponibilità, deve darne comunicazione al ricorrente entro 10 giorni tramite raccomandata A.R.

La lettera nella quale si richiede l’avviamento della procedura deve essere inviata anche alla  “camera arbitrale stabile”  istituita presso la DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO.

Pertanto le intestazioni devono essere le seguenti :

AL SIG. DIRETTORE

DELLA “CAMERA ARBITRALE STABILE”

C/O LA DIREZIONE REGIONALE

DEL LAVORO DELLA REGIONE_____________

Indirizzo_________________Città

 

AL SINDACO PRO-TEMPORE

DEL COMUNE DI ______________

QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE

Indirizzo _________________Città

Oppure

AL PRESIDENTE

DELLA PROVINCIA DI__________________

DEL CONSORZIO DENOMINATO_______________

DELL’UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA___________________

Indirizzo __________________Città

 Note :

Nel CCNQ non sono previsti tempi per l’avvio della procedura, tranne che per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari il cui termine è di 20 giorni (vedi oltre).

L’espressione “sommaria prospettazione dei fatti” non è del tutto chiara. In ogni caso si può intendere che l’avvio della procedura non necessità di una memoria completa ed esaustiva dei fatti e delle controdeduzioni relative, per cui si può formulare il tutto in modo riassuntivo e presentare una memoria più completa successivamente.

b)designazione dell’arbitro unico

Il CCNQ prevede che nei successivi 10 giorni dalla comunicazione di accettazione della procedura da parte dell’ amministrazione, l’arbitro venga designato :

1)tramite accordo tra le parti con il quale venga indicato l’arbitro unico designato

2)nel caso di mancato accordo, tramite sorteggio alla presenza delle parti, nell’ambito della lista dei designabili presente presso la camera arbitrale.

Pertanto, una volta ricevuta dall’amministrazione la comunicazione della disponibilità, la Direzione Regionale del Lavoro deve, entro 10 giorni dalla comunicazione medesima, convocare le parti le quali dovranno chiarire se intendono procedere o meno a sorteggio dell’arbitro (consigliamo, a questo proposito di chiedere, fin dall’avvio della procedura,  l’estrazione a sorte, la quale offre maggiori garanzie).

Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitro estratto, in caso egli abbia rapporti  di parentela con l’altra parte o per altri motivi. Una secondo rifiuto comporta la rinuncia alla procedura arbitrale.

Una volta effettuato il sorteggio, il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro o comunque il funzionario presente deve comunicare alle parti il nominativo dell’arbitro e i recapiti necessari  (indirizzo, telefono, fax, e.mail).

Entro 5 giorni dalla designazione, le parti devono depositare presso la camera arbitrale regionale l’accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro (si consiglia di inviare all’arbitro sorteggiato, lo stesso giorno della designazione, un fax o una e.mail con preghiera di risposta immediata stesso mezzo. Una volta giunta la risposta, il fax o la e.mail  vanno subito rigirati alla camera arbitrale).

Il CCNQ non prevede come si debba agire nel caso l’arbitro designato rifiuti l’incarico. Tuttavia, come risulta da esperienze precedenti, è possibile richiedere alla camera arbitrale regionale la riapertura dei termini per l’effettuazione di un nuovo sorteggio, salvo  rinunzia di una delle parti.

Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale (sede della Direzione Regionale del Lavoro) oppure presso l’amministrazione di appartenenza del dipendente.

Nel caso le parti non facciano richiesta in tal senso, si lascia l’iniziativa all’arbitro  circa il luogo della convocazione.

c)la procedura conciliativa e contenziosa.

L’arbitro è tenuto a convocare le parti, in prima udienza, entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico. Nel corso della stessa udienza l’arbitro deve espletare il tentativo di conciliazione che produce gli stessi effetti di quello previsto dagli articoli 66 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001.

Nota:

Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione sia già avvenuto ai sensi della normativa sopra riportata (e sia stato dunque espletato, con esito negativo, presso la Direzione Provinciale del Lavoro), il ricorrente ha comunque possibilità di adire all’arbitro unico, tramite istanza, come sopra, alla camera arbitrale regionale, per la sola procedura contenziosa (vedi oltre). Anche in questo caso l’arbitro designato è tenuto a convocare le parti, in prima udienza, entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico. Le parti, dal canto loro, devono depositare presso la sede dell’arbitro, rispettivamente  entro il decimo giorno la parte ricorrente ed entro il ventesimo la parte resistente, la memoria difensiva completa e le necessarie controdeduzioni.In questo senso il ricorso all’arbitro è alternativo al ricorso al giudice del lavoro.

Il tentativo di conciliazione è preceduto dal deposito, presso la sede dell’arbitro, della memoria difensiva completa delle controdeduzioni sia da parte del ricorrente (entro 10 giorni dall’accettazione dell’incarico) sia da parte del datore di lavoro (entro 20 giorni). Il tentativo deve esaurirsi entro 10 giorni dalla data della comparizione.

Se la conciliazione riesce, si redige un  processo verbale ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile (vedasi commi 1 e 3), il quale verrà trasmesso alla camera arbitrale stabile a cura dell’arbitro.

Se la conciliazione non riesce, l’arbitro formula una proposta avente gli stessi effetti di quella di cui al comma 6 dell’ articolo 66 del decreto legislativo n. 165/2001. Qualora tale proposta non venga accettata, l’arbitro fissa la prima udienza per la trattazione contenziosa.

Nel corso della procedura di conciliazione e arbitrato le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia.

Il lodo (decisione finale) è sottoscritto dall’arbitro entro 60 giorni dalla data della prima udienza di trattazione contenziosa ed è comunicato alle parti entro i successivi 10 giorni mediante raccomandata A.R.

d)facoltà e doveri dell’arbitro durante l’intera procedura

Nel corso dell’intera procedura l’arbitro ha facoltà di :

-dichiarare inammissibili fatti e ragioni ulteriori rispetto alle risultanze del verbale di conciliazione

-sospendere il procedimento, informandone le parti, qualora ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione di questioni concernenti l’efficacia, la validità o l’interpretazione dei contratti collettivi (in tal caso, se le parti non intendono rimettere la questione all’arbitro, da farsi tramite atto scritto, il procedimento si estingue)

Nota :

circa la facoltà di sospensione del procedimento da parte dell’arbitro, vedasi l’articolo 64 del decreto legislativo n. 165/2001 la cui rubrica è così titolata “Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi”

L’arbitro ha invece il dovere di :

-dare il più possibile impulso alla procedura di conciliazione promovendo il tentativo tra le parti

-tentare tutte le modalità per far convergere le parti su una soluzione concordata

-osservare, nel giudizio, le norme inderogabili di legge e di contratto collettivo

PRECISAZIONI  SU ALCUNI ISTITUTI PREVISTI DAL CCNQ

a)camere arbitrali stabili

Sono costituite camere arbitrali stabili presso ogni Direzione Regionale del Lavoro. Responsabile è il Direttore della Direzione stessa o suo delegato. Presso la camera arbitrale è depositata la lista degli arbitri designabili  a livello regionale, salva l’opzione delle controparti di designare un arbitro unico di comune accordo.

Gli arbitri vengono scelti dalla “cabina di regia” (vedi oltre) e devono corrispondere a requisiti di imparzialità e indipendenza.

Possono esercitare il ruolo di arbitro :

-docenti universitari e ricercatori di  diritto del lavoro e relazioni industriali

-liberi professionisti esperti di contenzioso del lavoro con esperienza almeno quinquennale

-esperti di metodi di composizione stragiudiziali di controversie di lavoro che abbiano frequentato e superato prove di corso programmati dalla “cabina di regia”

-ex magistrati con esperienza almeno quinquennale di giudice del lavoro.

Le camere arbitrali devono provvedere alla tenuta delle liste degli arbitri, ricevere le richieste dei ricorrenti in ordine alla devoluzione agli stessi delle controversie, effettuare i sorteggi, assicurare la trasmissione degli atti e dei lodi, conservare tutti gli atti inerenti gli arbitrati.

b)cabina di regia

La “cabina di regia” viene istituita presso l’ ARAN (agenzia per la rappresentanza negoziale) quale gruppo di lavoro con il compito primario di promuovere l’avvio degli istituti definiti nel CCNQ e di monitorarne le fasi attuative.

La cabina di regina deve inoltre :

-avviare i percorsi formativi per una adeguata preparazione degli arbitri

-in via provvisoria, compilare una lista degli arbitri per l’utilizzo immediato delle procedure di cui al CCNQ.

L’IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Il ricorso all’arbitrato può essere avviato anche per  l’impugnazione delle sanzioni disciplinari. La procedura di avvio è quella descritta nei paragrafi precedenti. Tuttavia va rilevato che, mentre per le controversie di lavoro in generale le amministrazione non hanno l’obbligo di accettare la procedura arbitrale, le stesse sono obbligate all’accettazione qualora si tratti di sanzione conservativa del rapporto di lavoro (rimprovero verbale, censura, multa fino a quattro ore di retribuzione, sospensione dal servizio fino a 10 giorni), salvo facoltà del ricorrente di rinunciarvi.

La sanzione disciplinare rimane sospesa fino alla definizione della controversia (conciliazione oppure lodo).

Attenzione! : le sanzioni disciplinari, oltre che mediante richiesta di conciliazione e arbitrato possono essere impugnate davanti ai soggetti di cui  all’articolo 55, commi 7,8 e 9 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero davanti ai collegi arbitrali di disciplina.

Sebbene il CCNQ non preveda termini per l’impugnazione, le stesse vanno impugnate entro 20 giorni da quando il dipendente ne è venuto a conoscenza (vedasi in tal senso il relativo accordo di interpretazione autentica).

Nota :

circa l’impugnazione delle sanzioni davanti ai collegi arbitrali di disciplina occorre chiarire il seguente percorso :

a)i collegi arbitrali erano inizialmente previsti dall’articolo 59 commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 29/1993 (ora decreto legislativo n. 165/2001). Tuttavia, come si ricorderà, non tutte le amministrazioni avevano avviato le procedure per la composizione di tali organi.

b)con l’emanazione del decreto legislativo n. 80/1998, articolo 28,  veniva introdotta la norma di cui all’articolo 59-bis del decreto legislativo n. 29/1993, secondo cui, qualora  i contratti collettivi nazionali non avessero istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari potevano essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all’articolo  66 del decreto legislativo n. 165/2001, con modalità ed effetti di cui all’articolo 7, commi sesto e settimo dello Statuto dei lavoratori.

Tale norma aveva, di fatto, reso inutile l’avvio delle procedure per la composizione dei collegi arbitrali

c)la stipula del CCNQ, che ha introdotto  procedure di arbitrato e conciliazione per i lavoratori pubblici, ha  fatto decadere il predetto articolo 59-bis (vedasi in tal senso la circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2001 del 30 gennaio 2001), riconfermando la validità della sussistenza dei collegi arbitrali di disciplina che, secondo la maggioranza dei  commentatori,  ogni amministrazione ha l’obbligo di istituire.

DIPARTIMENTO STUDI E LEGISLAZIONE   -  23 MAGGIO 2003.